Il 29 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare con decreto legislativo la riforma sulle intercettazioni. La finalità del governo, esplicata nella Relazione illustrativa, è quella di escludere ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee all’oggetto dell’attività investigativa. In sostanza si vogliono evitare situazioni, emerse spesso nella cronaca recente, in cui le intercettazioni sono esclusivamente uno strumento utilizzato abilmente dagli editori per vendere più giornali o fare più ascolti. Gli esempi sono innumerevoli. Dalle recenti intercettazioni tra la ministra Guidi e il suo compagno in cui la ministra lamentava di essere trattata come una “sguattera del Guatemala” fino ai dettagli sugli abiti sartoriali dell’ex ministro dei trasporti Lupi e sul Rolex regalato al figlio.
Gli operatori del diritto però non sono pienamente soddisfatti. A cominciare da avvocati e giudici, divisi per motivi diversi nel giudizio sulla norma. “Si tratta di una norma che nel suo complesso assicura solo deboli garanzie a tutela della difesa”, afferma Francesco Petrelli, segretario dell’Ucpi, l’Unione che raccoglie i penalisti italiani. Tra le preoccupazioni espresse dal Segretario dei Penalisti, innanzi tutto il timore che sia stata prevista “una scarsa tutela della riservatezza dei colloqui occasionalmente effettuati tra avvocato e assistito. Un divieto – osserva – peraltro non assistito da alcuna sanzione, per cui si tratterebbe di una norma piuttosto debole che suonerà semplicemente come un invito”. Anche l’Associazione Nazionale Magistrati mostra dubbi: “la nostra non è una bocciatura ma si poteva fare meglio», è il primo commento del presidente dell’ANM, Eugenio Albamonte. Il profilo di maggiore criticità, secondo le toghe, è “lo strapotere della polizia giudiziaria” che renderebbe praticamente impossibile il controllo da parte del PM. Le intercettazioni ritenute irrilevanti infatti non verranno trascritte ma sarà indicato nel verbale soltanto il tempo di registrazione e l’utenza intercettata senza che ne venga indicato anche in minima parte il contenuto. Modalità che non convince assolutamente il presidente Albamonte.
Ma che cosa prevede nel dettaglio questa recente riforma? La più importante novità consiste nell’introduzione della nuova ipotesi di reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità però rimane esclusa se la diffusione dipende da diritto di cronaca.
Altra introduzione che ha fatto molto discutere riguarda la procedura attraverso cui vengono selezionate le intercettazioni e i modi con cui le intercettazioni vengono utilizzate come strumento di prova. Viene posto infatti il divieto di trascrizione, anche sommaria delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini.
La norma però non indica i criteri in base a cui giudicare la rilevanza o meno dell’intercettazione. Qui presumibilmente si concentrerà l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza che dovrà sopperire alla forte mancanza della norma.
Infine viene introdotta una novità recepita da una recente sentenza della Cassazione. La possibilità di utilizzare un captatore informatico. In parole povere un virus Trojan Horse che inserito in computer, smartphone e tablet sarà in grado di rubare le informazioni rilevanti al perseguimento del reato da parte delle autorità investigative. L’uso è sempre consentito, senza particolari vincoli, per i reati più gravi, in primis terrorismo e mafia, ma per tutti gli altri reati dovranno essere esplicitamente motivate, nei decreti di autorizzazione, le ragioni e le modalità. Quest’ultima è sicuramente un’innovazione ormai indispensabile per il perseguimento di reati che crescono e si sviluppano in ambienti informatici ma che pone seri dubbi sulla privacy dei nostri dispositivi elettronici.
A mio giudizio, la riforma introduce numerose apprezzabili novità. Novità peraltro già richiamate in una certa giurisprudenza e necessarie per evitare le fughe di materiale processuale che danneggiano il diritto di difesa dell’imputato mortificando la funzione del processo.
Pietro Coppola
Resp. Legale BeGov
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http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/01/05/intercettazioni