Aprile 18, 2019

Statuto

STATUTO

ART. 1 – Denominazione

ART. 2 – Sede e Durata

ART. 3 – Finalità

ART. 4 – Associati

ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci Ordinari

ART. 6 – Recesso/esclusione del Socio

ART. 7 – Organi Sociali

ART. 8 – L’Assemblea degli associati

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo

ART. 10 – Il Presidente

ART. 11 – Il Vice Presidente

ART. 12 – Il Segretario Generale e/o Il Tesoriere

ART. 13 – Il Comitato Scientifico

ART. 14 – Patrimonio ed esercizio finanziario

ART. 15 – Durata degli esercizi

ART. 16 – Modifiche statutarie

ART. 17 – Regolamenti interni

ART. 18 – Scioglimento

ART. 19 – Disposizioni finali

 

ART. 1 – Denominazione

È costituita l’associazione denominata “BeGov – Associazione per la P.A.”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”, come libera associazione collettiva, apartitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 ss. del codice civile, nonché dal presente Statuto e da Regolamenti interni.

 

ART. 2 – Sede e Durata

L’Associazione ha sede legale in Via Antonio Gramsci, 5, Cassina De’ Pecchi, MI 20060 e può costituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede sociale principale non comporta modifica statutaria. L’associazione ha durata illimitata.

 

ART. 3 – Finalità

L’Associazione intende perseguire le proprie attività nel segno dell’impegno etico, civile e sociale, promuovendo la partecipazione nelle diverse forme e manifestazioni, quale elemento educativo e formativo della persona, per contribuire allo sviluppo del territorio e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso l’ottimizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il fine dell’Associazione è quello di sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche sociali e promuovere soluzioni innovative per migliorare la società.

Per la realizzazione dell’oggetto sociale, l’Associazione si propone di:

  • Formare un “network” di persone interessate a valorizzare il potenziale del nostro Paese attraverso l’elaborazione di progetti di utilità sociale;

  • Organizzare convegni, conferenze ed eventi su argomenti di interesse collettivo;

  • Costituire “team di consulenza” che svolgano attività di intervento e di supporto per le comunità locali;

  • Diffondere materiale informativo attraverso articoli e pubblicazioni sui nostri canali di divulgazione;

  • Predisporre “workshop” di approfondimento su temi specifici.

Le finalità di cui sopra potranno essere perseguite in collaborazione e attraverso sinergie culturali, scientifiche, economiche con:

  • Le Università, le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi (pubblici e privati) nazionali, regionali e provinciali che operano all’interno del settore pubblico.

  • Le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi, che operano a livello internazionale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Gli eventuali utili non possono essere redistribuiti fra gli associati, neanche indirettamente.

 

ART. 4 – Associati

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti in genere) che vorranno contribuire al conseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, inviata tramite qualunque strumento che ne certifichi la ricezione (es: email). In base all’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

All’atto dell’ammissione il socio, ad eccezione della figura del socio onorario sotto indicata, si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L’Associazione è composta da quattro categorie di soci:

  • Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità fermo restando la subordinazione all’iscrizione e al pagamento della quota annuale.

  • Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota annuale.

  • Soci Onorari: coloro che per meriti e chiara professionalità negli ambiti e per gli scopi promossi dall’Associazione siano invitati a condividerne la partecipazione. Essi potranno far parte del Comitato Scientifico.

  • Soci Simpatizzanti: coloro che pur non godendo dei diritti e dei doveri ex art 5 dello Statuto, supportano in autonomia l’operato dell’Associazione e ne condividono gli obiettivi.

I soci, con esclusione dei soci onorari e simpatizzanti, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

Per il primo mandato, ovvero per i successivi, la quota annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, per i soci ordinari e fondatori. Resta salva la possibilità per altri soggetti di contribuire al finanziamento dell’associazione.

Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

Le attività dei soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e gratuito. Ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo le forme stabilite dal Consiglio Direttivo e/o dal regolamento interno.

 

ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci Ordinari

I soci aderenti all’associazione hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

  • Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

  • Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare i candidati alle cariche associative;

  • Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Il comportamento del socio verso gli altri associati e verso l’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di collaborazione, solidarietà ed attuato con correttezza e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 6 – Recesso/esclusione del Socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza alle disposizioni del presente statuto e, in particolare, per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. A discrezione del Consiglio Direttivo, all’esclusione può seguire il divieto, in capo all’escluso, di essere riammesso nella qualità di socio per un determinato periodo di tempo.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Deve essere comunicata al medesimo, con qualunque strumento che ne certifichi la ricezione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

 

ART. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli associati;

  • Consiglio Direttivo;

  • Presidente;

  • Vice Presidente;

  • Segretario Generale e/o Il Tesoriere;

  • Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata in rappresentanza dell’Associazione secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo o da Regolamento interno.

 

ART. 8 – L’Assemblea degli associati

L’assemblea degli associati è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto di voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Per quanto concerne la modalità di votazione, ovvero i voti a disposizione di ciascun associato, si faccia riferimento ai Regolamenti interni.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. L’assemblea è convocata, almeno 7 giorni prima della riunione, tramite avviso scritto da inviare con e-mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente stesso o, in caso di assenza, dal Vice Presidente ovvero da un delegato individuato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea Ordinaria:

  • Elegge il Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento interno;

  • Propone iniziative indicandone modalità e supporti;

  • Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;

  • Fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;

  • Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo (cfr art. 6 da Statuto);

  • Approva il programma annuale dell’associazione;

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di voto e può presentare una sola delega.

L’assemblea straordinaria:

  • Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

  • Delibera lo scioglimento dell’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario Generale o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene firmato dal Presidente e dall’estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente o del Segretario Generale.

Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

 

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito da Presidente, Vice Presidente e Presidenti di Sede. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti direttamente dall’Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente di Sede è eletto dagli associati della sede di competenza. Il Consiglio Direttivo resta in carica 1 (uno) anno e i suoi componenti sono rieleggibili per i 2 (due) anni successivi.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra gli associati ordinari altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione, come ad esempio: un Segretario Generale, un Tesoriere, un Responsabile H.R., un Presidente di Commissione o un Referente progetti, così come previsto dal Regolamento interno.

In caso di cessazione dall’incarico di uno dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso viene reintegrato dal Consiglio Direttivo o assegnato ad uno degli associati con decisione favorevole dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene utile e comunque almeno due volte l’anno per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dai 2/3 del Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

  • Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;

  • Redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

  • Determina le azioni e le strategie dell’Associazione in ottemperanza al mandato dell’Assemblea;

  • Ammette i nuovi soci;

  • Il Consiglio Direttivo è altresì competente a deliberare circa le proposte dei soci (cfr. art. 5 da Statuto);

  • Nei casi previsti dall’art.6 del presente Statuto, esclude i soci.

 

ART. 10 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato al massimo per i 2 (due) anni successivi.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

Il Presidente in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli organi dallo stesso presieduti, illustrandone i contenuti e motivando le ragioni alla riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero da altra persona individuata con delega di funzioni.

È compito del Presidente vigilare sul rispetto e sull’osservanza delle regole contenute nello Statuto nonché curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

 

ART. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente, è dotato di firma sociale, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e sta in giudizio al pari del Presidente. Il Vice Presidente dispone della possibilità di contrarre in nome e per conto dell’Associazione. Il medesimo potere è previsto in capo al Presidente di Sede, su delega del Presidente o del Vice Presidente.

 

ART. 12 – Il Segretario Generale e/o Il Tesoriere

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Allo stesso spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Inoltre il Segretario Generale ha la responsabilità di coadiuvare il Direttivo nell’organizzazione delle attività e a contribuire al coordinamento dei lavori insieme ai Consiglieri.

Il Tesoriere, invece, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario Generale e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

ART. 13 – Il Comitato Scientifico

Nel Comitato siedono esperti di diversi settori, che hanno maturato una grande esperienza professionale riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Il Comitato, svolge funzioni di rappresentanza finalizzate alla valorizzazione dell’immagine dell’Associazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti sull’intero territorio nazionale, offrendo supporto agli associati più giovani, nell’ambito degli obiettivi realizzati dagli associati. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di consulenza su richiesta del Consiglio Direttivo.

In particolare il Comitato Scientifico:

  • Cura relazioni esterne finalizzate alla diffusione dei progetti che l’Associazione elabora al fine di promuoverne l’immagine in ambito nazionale ed internazionale;

  • Promuove la partecipazione dell’Associazione ad organismi per lo sviluppo di accordi di cooperazione scientifica;

  • Promuove rapporti con i Dipartimenti universitari e con altri organismi scientifici analoghi, per il monitoraggio e la divulgazione di iniziative nei settori di interesse;

  • Partecipa agli eventi e alle attività organizzate dall’associazione.

 

ART. 14 – Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

  • Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

  • Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

  • Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con Statuto, Regolamento interno e leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di eventi, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno di detti eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

 

ART. 15 – Durata degli esercizi

Gli esercizi hanno durata di 365 giorni. Solo il primo esercizio costituente ha inizio dalla data di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo in occasione della prima Assemblea Costitutiva e si conclude al termine dell’anno solare.

 

ART. 16 – Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile in sede di assemblea straordinaria con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con i regolamenti interni e con la legge italiana.

 

ART. 17 – Regolamenti interni

Le particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente integrate attraverso regolamenti interni a discrezione del Consiglio Direttivo, che provvederà alla sua elaborazione.

 

ART. 18 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati convocati in assemblea straordinaria appositamente indetta.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato per i seguenti motivi:

  • Conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

  • Impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci, ritenuto indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

  • Ogni altra causa che dovesse compromettere i valori e gli obbiettivi dell’Associazione o impedirne lo svolgimento dell’attività.

L’assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento dell’associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale e di finalità similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

ART. 19 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.