
“CURA ITALIA”: Il Consiglio dei Ministri, nei giorni scorsi, ha innalzato a 25 miliardi lo stanziamento per far fronte alla situazione straordinaria che sta vivendo il Paese.
Il decreto denominato “CURA ITALIA” prevede interventi in materia di giustizia, fisco, ammortizzatori sociali, professionisti e lavoratori, PMI e imprese, made in Italy, università ed enti locali.
In particolare, Giuseppe Conte ha affermato: “Il governo è vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra (…) il governo risponderà presente anche domani; dovremo predisporre misure per il tessuto economico e sociale fortemente intaccato (…) con un piano di ingenti investimenti con una rapidità che il nostro paese non ha mai conosciuto prima”.
Tecnicamente – ha spiegato il ministro dell’Economia Gualtieri – Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura impiegherà immediatamente la metà di queste risorse, l’utilizzo dell’altra metà dipenderà anche da eventuali risorse europee. È ancora presto dire il livello di deficit che verrà raggiunto”.
Secondo il nostro punto di vista, è necessario mettere da parte la tendenza al pareggio di bilancio e fare un massiccio ricorso allo strumento del deficit, per finanziare la sanità e tamponare le ferite del tessuto sociale.
Le regole europee in materia di bilancio statale hanno una precisa logica all’interno dell’eurozona, sono infatti volte ad evitare un eccessivo squilibrio della bilancia commerciale, in un quadro caratterizzato da cambi fissi (moneta unica) e mercato unico, dunque con assenza di dazi e restrizioni quantitative. In tali circostanze infatti una spesa pubblica oltre certi limiti incentiva i consumatori italiani a comprare beni esteri, in particolare dei competitor europei, con il rischio di deficit della bilancia commerciale. Nella attuale situazione però, con una forte diminuzione dei consumi, la maggiore spesa pubblica non porterebbe plausibilmente a tale risultato.
Parallelamente è doveroso esigere un intervento della Banca Centrale Europea in deroga all’art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che impedisce normalmente un finanziamento diretto della Banca Centrale agli organi degli Stati membri dell’Unione. L’acquisto da parte della Banca Centrale di Titoli di Stato in prima emissione appare infatti come la via maestra per uscire da questa terribile situazione, comporta infatti enormi benefici per la sostenibilità del debito pubblico (diminuisce la spesa per interessi) ed elimina a priori il rischio di insolvenza.
Servirebbe fare direttamente, ciò che è stato indirettamente fatto con il Quantitative Easing. Con il Q.E. infatti i Titoli di Stato venivano acquistati sul mercato secondario, nel rispetto dell’art. 123 del Trattato. Venivano cioè acquistati non dagli Stati che li emettevano, ma dai soggetti acquirenti in prima emissione (gli istituti di credito). Questo tragico momento storico potrebbe invece giustificare una deroga ai trattati.
La Banca Centrale Europea, dopo l’infelice conferenza stampa della Presidente Christine Lagarde, ha annunciato lo stanziamento di 3mila miliardi di euro da prestare a condizioni molto favorevoli alle banche, in modo da mettere quest’ultime nella condizione di prestarli a loro volta alle imprese a condizioni favorevoli. Questo è un primo passo per l’economia reale, ma l’intervento più urgente è quello da effettuarsi sui titoli di Stato, se non con un finanziamento diretto in deroga ai trattati, almeno con il noto Quantitative Easing.
DOTT. VITTORIO OLIVETO
Presidente Nazionale & Founder
GIORGIO GHAPIOS
Socio BeGov – sede Milano
COSA PREVEDE IL DECRETO NEL DETTAGLIO?
RIASSUNTO IN 22 PUNTI
Molto importante è l’istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. I lavoratori dipendenti e autonomi anno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
SANITA’
- Per l’anno 2020, i fondi contrattuali per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità vengono incrementati di 250 €/mln allo scopo di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario determinato dal COVID-19. Per le stesse finalità, è autorizzata un ulteriore spesa si 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente.
- Tenuto conto della necessità di potenziare l’organico sanitario – il Ministero della salute – è autorizzato ad assumere, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
- Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
- Per far fronte all’emergenza COVID-19, l’Istituto Superiore di Sanità è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise: a) 20 unità con qualifica di dirigente medico; b) 5 unità con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II. c) 20 unità con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III. d) 5 unità con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI.
- Le Regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono stipulare contratti per potenziare le reti di assistenza territoriale. Al fine di incrementare la dotazione di posti letto da destinare alla terapia intensiva. Per l’attuazione è è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l’anno 2020.
- Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale il Commissario straordinario è autorizzato, tramite Invitalia, a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi per un totale di spesa di 50 €/mln.
GIUSTIZIA
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
- Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari.
- Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale.
- Inoltre, è previsto il completo ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari, deteriorati in occasione dei disordini avvenuti.
FISCO
Il Decreto “Cura Italia” prevede la sospensione del versamento:
- delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria: dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- di ogni altro adempimento fiscale la cui scadenza cada tra le date dell’8 marzo 2020 e del 31 maggio 2020: dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o tramite un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal maggio 2020.
lo stesso decreto riconosce crediti d’imposta, fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno corrente:
- ·nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), in favore degli esercenti attività d’impresa;
- ·nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a concorrenza di 20.000 euro, per favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
- I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’assegno ordinario di cui sopra è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
- Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo precedente e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo precedente per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
- Le Regioni e le province autonome possono concedere una cassa di integrazione salariale in deroga, in conseguenza all’emergenza COVID-19, a favore delle imprese per cui non trovino operatività le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.
INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
Il Decreto riconosce un’indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per le seguenti categorie:
- Liberi professionisti non iscritti agli ordini con P.iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
- co.co.co. iscritti alla gestione separata;
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore spettacolo;
- lavoratori agricoli
L’indennità di cui al precedente paragrafo è erogata dall’INPS, previa domanda.
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono altresì
riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Per tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, è istituito un fondo residuale denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” con una dotazione di 300 milioni di euro.
DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.
NASPI e DIS-COLL
- Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di
decadenza per presentare l’istanza di disoccupazione NASPI e DIS-COLL sono ampliati da 68 a 128 giorni. - Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.
FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI
- Per un periodo di 9 mesi dall’approvazione del decreto, l’ammissione ai benefici del Fondo viene esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver subito, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la precitata data, una diminuzione del fatturato, maggiore del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, quale effetto dell’interruzione o del restringimento dell’attività.
- Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: LAVORO AGILE
Il Decreto-legge introduce tre nuovi principi:
- Il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A.;
- ai lavoratori del settore privato affetti da patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in smart working;
- i datori di lavoro sono tenuti a permettere lo smart working ai dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile ospitato in un centro riabilitativo chiuso dal provvedimento. Se tale familiare disabile sia un minore, la modalità in smart working non può essere respinta, salvo che questa sia incompatibile con le peculiarità dell’impresa.
- Dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione di tale congedo è riconosciuta, in modo alternativo, ad ambedue i genitori, per un totale di 15 giorni.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Per gli stessi lavoratori beneficiari, è prevista, quale opzione alternativa, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, erogato mediante il libretto di famiglia.
- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, c. 3, L. n. 104/1992, viene aumentato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
- Il beneficio di cui al paragrafo precedente è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
- Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito globale di importo non maggiore di 40.000 euro, per il mese di marzo 2020, spetta un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da correlare al numero di giorni di lavoro spiegati nella propria sede di lavoro in tale mese.
- Il decreto-legge sospende i termini relativi ai versamenti dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e relativi a:
- A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a beneficiare di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, come pure l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, è posta a cura della P.A. datrice di lavoro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente paragrafo si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato:
- è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento,
- non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per i periodi di cui al paragrafo precedente il medico curante redige il certificato di malattia.
PROROGA DEI TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
Dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni erogate da INPS e INAIL:
- previdenziali,
- assistenziali,
- assicurative.
REQUISIZIONI
Fino al 31 luglio 2020 la Protezione Civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, per la durata di non oltre sei mesi, da ogni soggetto pubblico o privato, di:
- presidi sanitari e medico-chirurgici,
- beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
- l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione
FONDI PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE
- Per la gestione dell’emergenza epidemiologica, e fino al relativo termine, viene consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.
- I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al paragrafo precedente, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa
PMI (PICCOLE E MEDIE IMPRESE)
Le PMI potranno usufruire di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto-legge in esame, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora impiegata, non possono essere revocati totalmente o parzialmente fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90%, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo.
e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
g) ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.
h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
l) le Amministrazioni di settore, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
LIQUIDITÀ IMPRESE
- In favore delle imprese che hanno sofferto un restringimento del fatturato a causa dell’emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. viene autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato viene rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.
CESSIONE DEL CREDITO
- Se una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ad alcuni componenti.
FONDO “MADE IN ITALY”
- Il decreto-legge istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
UNIVERSITÀ
- Col d.l. si istituisce, per l’anno corrente, il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione di 50 milioni di euro, da dipartire con decreto MIUR. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 viene prorogata al 15 giugno 2020. Per l’effetto viene prorogato ogni altro termine collegato all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea.
ENTI LOCALI
Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese vengono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ogni piano di ammortamento contrattuale. I consigli e le giunte di comuni che non abbiano disciplinato modalità di esecuzione delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi in linea con tali modalità, nel rispetto di criteri di:
- trasparenza,
- tracciabilità.
Le medesime previsioni valgono anche per le sedute di:
- organi di governo delle province e delle città metropolitane,
- consigli e giunte delle regioni e delle province autonome.
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
SPORT
Il d.l. permette alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori concernenti l’affidamento di impianti sportivi pubblici di:
- Stato,
- enti territoriali.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni ed interessi. Il d.l. prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza in questione.
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